Il pronunciamento del giudice del Tribunale di Roma, che si configura come provvedimento cautelare in attesa di un definitivo pronunciamento nel merito, è tuttavia molto chiaro nel respingere la richiesta della UIL Scuola di essere ammessa ai tavoli di contrattazione. Una richiesta che il giudice rigetta, definendola infondata: alla luce del quadro normativo vigente, scrive infatti nella sentenza, “non sussiste …. il diritto della Federazione ricorrente
all’ammissione alla contrattazione collettiva integrativa”. Resta invece in sospeso la questione riguardante gli altri istituti delle relazioni sindacali (informazione e confronto) per i quali il giudice ha deciso il rinvio della causa per la trattazione del merito. Al riguardo, il Giudice fissa al 5 giugno 2024 il termine entro cui le parti potranno far pervenire ulteriori note scritte, ai fini dell’assunzione delle decisioni definitive. Flc CGIL, CISL Scuola, SNALS Confsal e ANIEF hanno dato mandato ai propri legali perché facciano pervenire al Giudice le loro osservazioni, riconfermando la piena competenza del CCNL a definire i soggetti titolari delle relazioni sindacali. Al momento, dunque, l’unica certezza è la non ammissibilità alla contrattazione integrativa (nazionale, regionale o di istituto) di un’organizzazione che non abbia sottoscritto il CCNL, a conferma di quanto la stessa UIL Scuola sosteneva nel 2018, allorquando si costituì in giudizio contro un’altra organizzazione sindacale non firmataria del CCNL che aveva fatto ricorso al Giudice chiedendo di essere ammessa alla contrattazione integrativa. Alla luce di quel precedente, è difficile individuare una linea di coerenza con le posizioni sostenute nell’attuale ricorso, che appaiono diametralmente opposte.
0